Nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.
Questo decreto, in vigore dal 17 gennaio 2020, introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.
Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.
Nei casi in cui nel decreto siano previste sanzioni amministrative resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
Vediamo alcuni aspetti principali.
L’art. 3 del Dlgs stabilisce che “Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e’ necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 6. Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018 1.
Le imprese certificate di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero quelle di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate di cui all’articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui all’articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
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