Con l’avvicinarsi della stagione estiva, condizionatori e climatizzatori tornano nei nostri pensieri prepotentemente insieme al desiderio di poter infrescare la casa, affidandosi alle nuove tecnologie che combinano all’alta efficienza energetica risparmio in termini economici e tutela dell’ambiente. Fino al 31 dicembre 2015 chi acquista un climatizzatore può fruire delle detrazioni fiscali previste per i lavori in casa, cioè la detrazione dall’Irpef al 50%.
Per l’installazione di un nuovo condizionatore (o la sua sostituzione) infatti si ha diritto alla detrazione dall’Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, in una quota pari al 50%, fino al 31 dicembre 2015, come previsto per le ristrutturazioni edilizie, a patto però che il climatizzatore sia a pompa di calore, ossia possa essere utilizzato sia d’estate per il raffreddamento, che d’inverno per il riscaldamento della casa. Quindi in sostanza si può fruire della detrazione 50% per l’acquisto e installazione di un condizionatore per il raffreddamento dell’aria, ma solo se preveda la funzionalità anche di riscaldamento.
Lo conferma anche l’Agenzia delle Entrate, nella Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie, pubblicata on line sul sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it) in cui include tra gli interventi agevolati alla voce “caloriferi e condizionatori”, la spesa per la sostituzione con altri anche di diverso tipo, la riparazione o l’installazione di singoli elementi, compresa l’installazione di macchinari, a condizione che si tratti di opere finalizzate al risparmio energetico. L’acquisto e l’installazione di un condizionatore quindi rientra tra gli interventi agevolabili con il bonus al 50% fino al 31 dicembre 2015 e non occorre effettuare opere edilizie per averlo, ma basta acquisire la documentazione idonea che attesta il conseguimento di risparmio energetico.
Per l’acquisto e l’installazione dei condizionatori si può anche accedere, a determinate condizioni, anche alla detrazione al 65%, quella per interventi di risparmio energetico. La condizione necessaria in tal caso è che il condizionatore, sempre a doppia funzionalità (riscaldamento d’inverno e raffreddamento d’estate), sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento già esistente.
Per avere la detrazione fiscale, oltre ad effettuare il bonifico, postale o bancario, “parlante” in cui si deve indicare la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento, occorre farsi rilasciare dall’installatore del climatizzatore la dichiarazione di conformità. Questa è una semplice dichiarazione di conformità dell’impianto alle norme di legge che riguardano il conseguimento del risparmio energetico.
Infine per quanto riguarda l’IVA da applicare sull’acquisto ed installazione dei condizionatori, va detto innanzitutto che tali apparecchiature sono inserite nell’elenco dei cosiddetti “beni significativi”, espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza). Si applica l’aliquota Iva del 10% per l’installazione e per l’acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l’acquisto dei condizionatori stessi l’Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente tale valore si applica l’Iva ordinaria al 22%.